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STATUTUM ET ORDINES VEN COLLEGII DD RATIONATORUM MEDIOLANI.

STATUTUM ET ORDINES VEN COLLEGII DD RATIONATORUM MEDIOLANI. | Libri antichi e moderni |

Libri antichi e moderni
per Joseph Richinum Malatestam,, 1744
2800,00 €
(Milano, Italia)

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Dettagli

  • Anno di pubblicazione
  • 1744
  • Luogo di stampa
  • Mediolani,
  • Editori
  • per Joseph Richinum Malatestam,
  • Soggetto
  • STORIA LOCALE, MILANO STORIA STATUTI COLLEGIO RAGIONIERI

Descrizione

In-8 p. (mm. 205x157), cartoncino muto marmorizzato coevo, pp. 40, ornato da testate, finali e una grande iniziale inc. su legno. La data sul frontespizio - Mediolani, 1744, per J. Richinum Malatestam - corrisponde alla prima edizione del primo statuto del Collegio dei Ragionieri di Milano, pubblicato in 35 capitoli con in fine un tariffario delle prestazioni (suddivise in materiali operazioni e operazioni intellettuali) i.e. Taxa pro mercede DD. Rationatoribus tam collegiatis quam non collegiatis.. juxta sententiam Senatus.. diei 18 e 27 Septembris 1742. La prima ediz., dedicata allExc. Senatui Mediolanensi, è di pp. 30.Il ns. esempl., pur con il frontesp. datato 1744 è di pp. 40 e contiene: fino a p. 26 la dedica e i 35 capitoli degli Statuti - da p. 27 a p. 36 un decreto del 2 aprile 1759 ed un senato-consulto del 18 luglio 1760, e da p. 37 alla fine la Taxa pro mercede...<br>Come precisa Morandi Formare alle professioni (F. Angeli, 2013), pp. 125-126: Gli statuti del nuovo Collegio furono approvati dal Senato il 18 settembre 1742.. limportanza e la rappresentatività del Collegio risultavano tuttavia di molto indeboliti dal mancato riconoscimento del pieno controllo su coloro che avessero voluto esercitare la professione.Nel 1759 i ragionati si rivolsero perciò nuovamente al Senato di Milano per chiedere che tale situazione fosse sanata.. stabilendo che nessuno potesse esercitare pubblicamente la professione di calcolatore, se non avesse provato al Collegio la propria idoneità..Listanza dei ragionati fu accolta anzitutto dal Senato che, con senato-consulto del 18 luglio 1760, disponeva appunto che nessuno potesse ricoprire ufficio pubblico di ragionato o potesse intervenire in giudizio se non fosse stato prima approvato dal Collegio.. (fatta salva tuttavia la facoltà per ciascuno di servirsi di qualunque ragionato anche non collegiato nè appovato per le private occorrenze).La volontà del Senato fu ribadita, su nuova istanza dei ragionati, dal Governo austriaco con editto emanato il 20 febbraio 1767..Lavvento della dominazione napoleonica, nel 1796, sancì la fine del funzionamento del Collegio. Il ns. esempl., per quanto riguarda lo statuto, è identico a quello posseduto dalla Braidense che porta la data 1744 (è in-4, a grandi margini, ed ha 30,(2) pp.).Cfr. Cat. Hoepli, 937 - Predari, p. 296 cita unediz. del 1764 - Luchini Storia della Ragioneria Italiana (Milano, 1898), pp. 74-76. Esemplare ben conservato, di grande rarità.

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