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NOTA DI FATTO E RAGIONI FRA I DOMENICANI DI TAGLIACOZZO E GIUSEPPE MERCURI 1706
N.I., 1706
49,99 €
Oldmilitarybooks and Comics
(ROMA, Italia)
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Dettagli
Descrizione
Una "nota di fatto e ragioni" in ambito amministrativo o legale si riferisce ad un documento in cui si descrivono i fatti rilevanti e si spiegano le ragioni giuridiche che giustificano una determinata decisione o provvedimento. In pratica, è un'analisi dettagliata di un caso specifico, che include sia gli elementi di fatto (gli eventi, le situazioni, i soggetti coinvolti) che le motivazioni giuridiche (normativa applicabile, interpretazione delle leggi, etc.) che portano ad un determinato risultato.
DESCRIZIONE: Atto originale della causa intentata dai Padri Domenicani di Tagliacozzo nei confronti di Giuseppe Mercurii, pp. 10 in 8°
Cronologia degli eventi presenti nell'atto.
• 18 maggio 1642: La casa nella Terra delle Sante Marie entra in possesso dei Padri Domenicani del Monastero della Santissima Annunciata di Tagliacozzo, ceduta da Gio: Tofti e altri, in pagamento di un credito di 100 ducati.
• Circa 1642-1682: I Padri posseggono la casa ma non ne ricavano frutto né riescono ad affittarla.
• 1682 (circa 5 anni prima della vendita): I Padri richiedono alla Corte Velcovale un decreto per accertare il valore della casa, che viene svolto con pubblicazione dei bandi ma senza trovare acquirenti.
• 11 febbraio 1687: La Corte Velcovale, dopo aver preso nuovamente informazioni sul valore e constatato l’utilità per i Padri di vendere la casa, autorizza la vendita a D. Giuseppe Mercurii per 100 ducati, oltre alle migliorie da lui apportate. D. Giuseppe prende pacificamente possesso della casa.
• 1687-1704: D. Giuseppe e successivamente i suoi eredi (Bernardino, Michele e altri) posseggono la casa come terzi possessori.
• 3 ottobre 1704: I successori dei Padri che avevano venduto la casa contestano in Corte a Tagliacozzo la vendita, sostenendo che la casa fosse stata venduta a un prezzo lesivo (100 ducati contro un valore reale stimato di 1000 ducati) e chiedono la restituzione o un adeguamento del prezzo.
• 11 febbraio 1705: Termine concesso dalla Corte ai Padri per sostenere la loro pretesa.
• 1706: Assemblea capitolare dei Padri Domenicani che conferma la vendita e la situazione giuridica, ribadendo la legittimità dell’atto.
Analisi logico-giuridica
1. Validità formale della vendita
La vendita è stata effettuata con tutte le formalità richieste: decreto della Corte Velcovale, pubblicazione dei bandi, presenza del Vicario Foraneo e assemblea capitolare dei Padri. Il prezzo di 100 ducati è stato accettato e la vendita ratificata da un decreto ufficiale. D. Giuseppe ha preso possesso pacifico e continuativo della casa, consolidando il suo diritto.
2. Motivazioni della vendita e valore della cosa
La casa era infruttuosa, non trovava acquirenti né affittuari, e i Padri non ricavavano alcun frutto da essa. Il prezzo di 100 ducati rifletteva questa realtà economica e sociale, come confermato da testimonianze e documenti. Le migliorie apportate da D. Giuseppe non alteravano sostanzialmente il valore di mercato della casa.
3. Contestazione della lesione
I successori dei Padri hanno contestato la vendita sostenendo che il prezzo fosse lesivo, basandosi su stime molto più elevate (fino a 1000 ducati). Tuttavia, tali stime sono state criticate perché fondate su criteri non pertinenti (valore degli edifici anziché rendite) e su testimonianze non esperte. La giurisprudenza e la dottrina citate affermano che il valore di un immobile deve essere calcolato in base ai frutti o rendite annue, non al valore materiale degli edifici.
4. Applicabilità del rimedio della lesione
Il rimedio legale contro la lesione è personale e non può essere esercitato contro terzi possessori di buona fede come i Mercurii, che hanno posseduto la casa pacificamente per molti anni. Inoltre, tale rimedio è soggetto a prescrizione quadriennale, ormai ampiamente decorso.
5. Effetti degli atti successivi
Gli atti successivi, come le cessioni di diritti e i patti tra eredi e terzi, confermano la legittimità della vendita e fissano un prezzo massimo per future alienazioni, rafforzando la validità dell’atto originario.
I Padri tentano di esercitare principalmente due azioni legali:
1. Azione di lesione: sostengono che la vendita della casa a D. Giuseppe Mercurii sia stata lesiva, cioè che il prezzo di 100 ducati fosse inferiore al reale valore dell’immobile (stimato fino a 1000 ducati), e quindi chiedono la restituzione integrale o un adeguamento del prezzo secondo quanto previsto dalla legge sulla rescissione per lesione (l. 2 Codice de rescindenda vendit.). Questa azione mira a far dichiarare la nullità o l’annullamento della vendita per svantaggio economico subito dai venditori.
2. Domanda di restituzione o reintegrazione del possesso: i Padri, attraverso i loro successori, chiedono di essere reintegrati nella proprietà o nel possesso della casa, opponendosi ai terzi possessori (i Mercurii), sostenendo che la vendita sia stata viziata e quindi inefficace.
Tuttavia, tali azioni sono limitate da ragioni giuridiche: il rimedio della lesione è personale e non opponibile ai terzi possessori di buona fede; inoltre, è soggetto a prescrizione quadriennale, ormai decorso nel caso in esame. Quindi, pur essendo state avanzate queste pretese, esse risultano inefficaci sul piano giuridico.
CONDIZIONI: Ottime/Pefette, copertina posticcia.
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